Skip to main content

Impugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010

Giudice di pace - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Criterio generale di individuazione - Valore della domanda - Necessità - Riferibilità al contenuto della decisione o al criterio decisionale adottato - Esclusione - Principio dell'apparenza - Applicabilità residuale - Condizioni - Individuazione.

Pur dovendo, ordinariamente, essere individuato il mezzo di impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace con riferimento al criterio del valore della domanda (o al contenuto della stessa, ove si tratti di rapporti contrattuali di massa), tale principio trova eccezione nei casi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunciato sul punto, dichiarando - a torto o a ragione - di dover decidere secondo equità, operando, in tal caso, il principio della c.d. apparenza, per cui il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, anche a prescindere dall'esattezza di una tale qualificazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010