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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015

Annullamento, ai soli effetti civili, di sentenza pronunciata in sede penale - Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Conseguenze - Intervento di terzo - Inammissibilità - Fattispecie in tema di chiamata in causa in garanzia.

Il giudizio in grado si appello sulle domande civili, celebrato a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale, presenta struttura "chiusa", ai sensi dell'art. 394 cod. proc. civ., sicché nello stesso non è consentito l'intervento del terzo che non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito non aveva autorizzato la chiamata in causa, da parte del danneggiante - ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. - del proprio assicuratore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 10/04/2015