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impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016

Cassazione con decisione nel merito - Domanda di restituzione delle somme pagate in forza delle sentenze di merito - Ammissibilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione - Fondamento.

In sede di legittimità non è mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neppure se la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla S.C. compete solo il giudizio rescindente, sicché la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito che l'ha accolta, a norma dell'art. 389 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 667 del 18/01/2016