Allegazione, in primo grado, dell'avvenuta conclusione di un contratto di mandato in forma verbale o tacita - Accertamento negativo della ricorrenza di una sola delle modalità di stipulazione - Onere di impugnazione specifica - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
L'allegazione, in primo grado, della conclusione di un contratto di mandato come avvenuta, alternativamente, in forma verbale o "per facta concludentia", comporta l'onere di proporre uno specifico motivo di gravame - pena, altrimenti, la formazione di un giudicato interno sul punto - in relazione all'accertamento negativo che della ricorrenza di una di tali modalità di stipulazione del contratto abbia effettuato il giudice di prime cure, purché entrambe abbiano integrato differenti "causae petendi" della pretesa azionata, formando oggetto di specifica allegazione ed introducendo temi di indagine distinti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015