Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 05/10/2015
Provvedimenti cautelari, ex art. 15, comma 8, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 05/10/2015
I provvedimenti emessi dal tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 8, l.fall., conservano la propria natura cautelare, benché destinati ad essere confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o dal decreto che rigetta la relativa istanza, sicché, essendo privi dei caratteri di decisorietà e definitività, non sono ricorribili per cassazione. (Nell'enunciare il menzionato principio, la S.C. ha osservato che l'ordine alla debitrice poi fallita, emesso in via cautelare dal tribunale e con il quale si vietava il pagamento dei crediti ceduti in data antecedente all'accertamento dell'insolvenza, era rimasto comunque assorbito dagli effetti della inopponibilità conseguenti alla dichiarazione di fallimento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19790 del 05/10/2015