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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - sottoscrizione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001

Ricorso sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante sostanziale in quanto iscritti nell'apposito albo - Procura speciale - Necessità - Esclusione.

L'art. 365 cod. proc. civ, che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione, allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l'ufficio di difensore, dovendo, d'altro canto, reputarsi soddisfatto l'interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l'iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare (nell'affermare questo principio la Suprema Corte ha, tuttavia, fatto salva - senza peraltro esemplificarla - l'ipotesi in cui la scelta della proposizione del ricorso per cassazione debba eventualmente assumere una forma determinata, in base ad un'altra norma).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001