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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017

Ricorso per cassazione - Notificazione al procuratore agente "extra districtum" presso lo studio e presso il domiciliatario - Decorrenza del termine per la notificazione del controricorso - Dalla prima notificazione, se anteriore.

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione ad un difensore agente "extra districtum" in appello, che abbia eletto domicilio in quel giudizio, venga effettuata sia presso il suo studio, sia presso il domiciliatario, il termine per la notificazione del controricorso decorre dal perfezionamento della prima notificazione, se anteriore.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15351 del 21/06/2017