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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017

Difesa personale della parte - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla notifica - Notifica eseguita in forma esecutiva unitamente al precetto - Rilevanza ostativa - Esclusione.

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell'art. 479 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18053 del 21/07/2017