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Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullità del giudizio di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02)

Potere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Limiti – Fondamento

Il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda sia qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa sia ove venga in rilievo una pronuncia viziata perché adottata in un procedimento conclusosi con una sentenza l'annullamento della quale non comporti l'obbligo di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019 (Rv. 653561 - 02)

Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_161