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Impugnazioni in generale - sospensione del processo – Cass. 14337/2019

Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Motivazione apparente - Sussistenza - Fattispecie.

Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitatile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14337 del 24/05/2019 (Rv. 654020 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 337 – Sospensione dell’esecuzione e dei processi

Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza

Cod. Proc. Civ. art. 295 – Sospensione necessaria