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Impugnazioni in generale - sospensione del processo -  Cass. n. 14146/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - del processo -  Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Limiti al sindacato di legittimità.

In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020 (Rv. 658381 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_042

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14146

2020