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Cassazione - discussione orale – Cass. n. 2610/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Richiesta di discussione orale ex art. /23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 176 del 2020 - Termine - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione deii'art. 24, comma 2, Cost. - dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in relazione al termine ivi previsto per la richiesta di discussione orale del ricorso, perché la norma, inclusa tra le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è giustificata, sul piano della ragionevolezza, dalla finalità di tutela della salute collettiva e, stante la facoltà di ottenere la discussione orale su semplice richiesta del procuratore generale o del difensore di una delle parti, non scalfisce il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze, né la mancanza dell'udienza ex art. 379 c.p.c. ostacola l'esercizio del diritto di difesa, nemmeno nel giudizio di impugnazione nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, essendo consentito, dopo la formulazione delle conclusioni motivate del procuratore generale con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_379