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Omessa produzione della copia autentica con la relata di notifica – Cass. n. 14360/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio - Sentenza notificata - Omessa produzione della copia autentica con la relata di notifica - Ricorso notificato nel termine breve decorrente dalla data di notifica della sentenza - Insufficienza - Fondamento - Relata di notifica allegata ad istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Produzione successiva alla comunicazione deN'avviso di fissazione dell'udienza camerale - Improcedibilità - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. e, dall'altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021 (Rv. 661397 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_372