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Omessa menzione del deposito di atti – Cass. n. 16605/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Omessa indicazione dell'avvenuto deposito di atti e documenti di cui all'art. 369, comma 2, n. 2 e 3, c.p.c. - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Omessa menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.

 

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all'art. 369, comma 1, n. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loro esame ai fini della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_369 

 

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