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Mancata ammissione di un mezzo istruttorio – Cass. n. 18285/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Prova testimoniale - Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - ammissione della prova - Mancata ammissione - Vizio della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.

 

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale subito dalla madre della neonata deceduta, sebbene la parte avesse formulato capitoli di prova - poi non ammessi - volti a dimostrare le sofferenze patite in conseguenza del lutto).

Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18285 del 25/06/2021 (Rv. 661704 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

 

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2021