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Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio – Cass. n. 38323/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - in genere - Riassunzione dell'opposizione esecutiva davanti al giudice del rinvio - Forma - Coincidenza col rito della controversia - Necessità - Modalità di introduzione della fase endoesecutiva dell'opposizione - Irrilevanza - Ragioni - Irritualità dell'atto di riassunzione - Conseguenze.

 

L'atto di riassunzione dei giudizi di opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione, sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione di terzo all'esecuzione, rispettivamente proposte ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.) davanti al giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., deve avvenire nella medesima forma (citazione o ricorso) nella quale deve avvenire l'instaurazione del giudizio di merito della relativa opposizione a cognizione piena, ai sensi degli artt. 616, 618 e 618 bis c.p.c., non potendo certamente ritenersi che possa o debba avere nuovamente luogo la fase sommaria del giudizio, per la quale è prevista l'introduzione con ricorso; di conseguenza, se il giudizio di merito dell'opposizione a cognizione piena debba avvenire con atto di citazione, in ragione dell'applicabilità del rito ordinario di cognizione, nella stessa forma dovrà avvenire la sua riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della decisione di merito e, se la suddetta riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, essa potrà ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, solo nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dall'art. 392, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38323 del 03/12/2021 (Rv. 663432 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_618 bis, Cod_Proc_Civ_art_619

 

Corte

Cassazione

38323

2021