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Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante – Cass. n. 8951/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Giudice della Corte dei conti - Violazione dell'obbligo di astensione - Partecipazione alla decisione di una controversia - Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso alle Sezioni Unite per denunciare la mancata astensione - Esperibilità - Esclusione.

 

In tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte dei conti, è inammissibile la doglianza con la quale si contesti la eventuale partecipazione al collegio giudicante di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, come tale esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite, atteso che la carenza di giurisdizione in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso che denunziava, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., la partecipazione al collegio giudicante, in veste di relatore ed estensore, del magistrato che, nella fase precedente, aveva svolto la relazione istruttoria chiedendo la condanna dell'agente contabile).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8951 del 18/03/2022 (Rv. 664225 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_052   

 

Corte

Cassazione

8951

2022