Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili – Cass. n. 8997/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Piena "translatio" - Conseguenze - Rivalutazione della responsabilità del danneggiante - Violazione dell'art. 6 § 2 CEDU - Esclusione - Ragioni.
Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado d'appello, e quest'ultimo accerti la responsabilità dell'agente, non è configurabile una violazione dell'art. 6 § 2 CEDU con riguardo al "secondo aspetto della presunzione di innocenza" considerato dalla Corte EDU nella sentenza 20 ottobre 2020, Pasquini c. Repubblica di San Marino, in quanto con il predetto rinvio si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, con la conseguenza che il giudice civile del rinvio deve procedere ad una autonoma valutazione delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022 (Rv. 664579 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392