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Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio – Cass. n. 8997/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri - giudizio civile e penale (rapporto) - azione civile - esercizio in sede penale - Annullamento della sentenza penale di assoluzione con rinvio ex art. 622 c.p.p., previa derubricazione del reato da consumato a tentato - Giudizio di rinvio innanzi alla corte d'appello civile - Sindacato sulla diversa qualificazione giuridica operata dalla Corte - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo di rinnovazione delle prove - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di rapporti tra processo penale e processo civile, ove la Corte di cassazione penale, pronunciandosi sul ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato da un reato consumato, ne rilevi la prescrizione e, previa riqualificazione dello stesso alla stregua di reato tentato, rinvii il procedimento, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello, quest'ultimo è vincolato da tale qualificazione del fatto ai fini della valutazione della sussistenza dell'illecito civile, non potendo statuire sulla legittimità del "dictum" della Corte di cassazione. non essendo, peraltro, configurabile sia configurabile un obbligo per la stessa Corte di segnalare previamente alle parti l'intenzione di procedere alla suddetta riqualificazione - in conformità all'art. 111, comma 2, Cost. e all'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia -, né l'obbligo, per il giudice del rinvio, di rinnovare l'istruttoria, trattandosi di una riqualificazione "in melius", ai soli fini civili, del medesimo fatto contestato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8997 del 21/03/2022 (Rv. 664579 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392

 

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Cassazione

8997

2022