Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - riassunzione - citazione - forma e contenuto - Allegazioni in fatto - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di rinvio - Divieto di "nova" in appello - Sussistenza - Fondamento.
Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022 (Rv. 664556 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
9211
2022