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Danno cagionato a sé stesso dall'allievo – Cass. n. 8849/2021

Istruzione e scuole - personale insegnante - Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Distribuzione dell'onere probatorio - Prova dell'esatto adempimento - Onere gravante sulla parte inadempiente - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito - Onere gravante sulla parte attrice - responsabilita' civile - precettori e maestri

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un'allieva caduta durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021 (Rv. 660991 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697