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Danno cagionato a sé stesso dall'allievo – Cass. n. 5118/2023

Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Distribuzione dell'onere probatorio - Fattispecie.

 

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5118 del 17/02/2023 (Rv. 667226 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

5118

2023