Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere - Servizi pre-ruolo - Immissione in ruolo - Anzianità pregressa - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Disapplicazione - Fondamento - Necessità - Criteri - Mancato possesso del titolo abilitante - Irrilevanza.
In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8672 del 27/03/2023 (Rv. 667183 - 01)
Corte
Cassazione
8672
2023