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Sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere - sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità - legittimità - condizioni - obbligo del committente di acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'appalto - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018

>>> In tema di appalto di opera pubblica, le ragioni di pubblico interesse o necessità che possono giustificare la sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili da parte della P.A. con l'uso dell'ordinaria diligenza, e non possono quindi essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della committente, cui spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25554 del 12/10/2018