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Rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto – Cass. n. 20874/2021

Opere pubbliche (appalto di) - estinzione del contratto - risoluzione - Ritardi dell'appaltatore - Procedura prevista dall'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999 - Delibera di risoluzione - Presupposti - Gravità e imputabilità del ritardo - Valutazione - Duplice criterio - Oggettivo e soggettivo - Fattispecie.

 

In tema di appalto di opere pubbliche, la rilevanza dei ritardi dell'appaltatore ai fini della risoluzione del contratto, secondo la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999 (applicabile "ratione temporis"), dipende dal riscontro dei presupposti della gravità ed imputabilità, la cui valutazione deve essere operata non solo alla stregua di un criterio oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, ma anche di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alla particolarità del caso concreto, incidere sul giudizio di gravità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello, dopo aver considerato che il ritardo dell'appaltatore non poteva oggettivamente considerarsi sufficiente a legittimare la risoluzione contrattuale, aveva però trascurato di esaminare l'aspetto soggettivo e cioè che i numerosi inviti e richiami erano rimasti senza risposta, sì da far insorgere nella stazione appaltante il fondato dubbio sulla affidabilità dell'appaltatore e sulle sue possibilità di rientro).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20874 del 21/07/2021 (Rv. 661972 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1655

 

Corte

Cassazione

20874

2021