Adozione di materiali o forme diverse nell'esecuzione dell'opera – Cass. n. 32828/2021
Appalto (contratto di) - progetto - variazioni - in genere - Appalto (contratto di) - Progetto - Variazioni - In genere - Adozione di materiali o forme diverse nell'esecuzione dell'opera - Illegittimità - Limiti.
In tema di variazioni eseguite autonomamente dall'appaltatore, fermo restando il principio di cui all'art. 1659 c.c. che vieta all'appaltatore di utilizzare materiali o forme diverse da quelle previste, ancorché di maggior pregio, costui non può sostituirsi al committente nella scelta delle modalità esecutive idonee a caratterizzare l'opera a lui commissionata secondo quanto manifestato dallo stesso committente al momento della conclusione del contratto, considerato che la norma citata presidia la conformità del risultato alle aspettative di questo ultimo. Nondimeno, può escludersi l'illiceità della variazione allorché questa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, rivesta scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32828 del 09/11/2021 (Rv. 662839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1659