Appalto (contratto di) - corrispettivo - determinazione - Appalto privato - Richiesta del compenso - Criteri di quantificazione - Prova della congruità - Ripartizione del relativo onere - Soggetto gravato - Individuazione - Idoneità della fattura a fornire tale prova - Esclusione - Fondamento.
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021 (Rv. 662843 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1657, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_633
Corte
Cassazione
33575
2021