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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - Limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019 (Rv. 653464 - 02)

Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari - Provvedimento amministrativo di rigetto per mancanza di prova della convivenza - Impugnazione - Sentenza di conferma del rigetto per la fittizietà del matrimonio - Nullità della sentenza – Fondamento 

In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il "thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019 (Rv. 653464 - 02)

Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_702_2