Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza - Necessità – Esclusione
Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del d.lgs. citato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019 (Rv. 653464 - 01)