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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019 (Rv. 653483 - 01)

Protezione internazionale - Procedimento amministrativo e giurisdizionale - Traduzione degli atti - Art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità del provvedimento finale - Condizioni – Limiti

In tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatone davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11295 del 26/04/2019 (Rv. 653483 - 01)