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Giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione – Cass. n. 14091/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione - mancata comparizione della parte - Conseguenze sanzionatorie sul piano processuale - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio - concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza - pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 21/05/2021 (Rv. 661418 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181