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Minore straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale – Cass. n. 19797/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Minore straniero nato in Italia ed integrato nel tessuto socio-territoriale nonché nei percorsi scolastici - Permesso di soggiorno del familiare ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Situazione di vulnerabilità del minore - Presunzione - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'esame prioritario dell'interesse del minore, così come previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, non determinasse alcun automatismo e che il danno grave per lui dovesse essere puntualmente provato.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19797 del 12/07/2021 (Rv. 661699 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_337 ter

 

Corte

Cassazione

19797

2021