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Tutela dell'unità familiare del rifugiato politico – Cass. n. 20127/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Tutela dell'unità familiare del rifugiato politico - Disciplina ex art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Presupposti applicativi - Presenza in Italia dei familiari - Necessità.

 

Le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 251 del 2007 relative al diritto al "mantenimento del nucleo familiare" del beneficiario di protezione internazionale devono intendersi riferite esclusivamente ai parenti che siano presenti sul territorio nazionale, mentre, in caso di parenti residenti nel paese di origine o di provenienza del richiedente è applicabile la disciplina degli artt. 29 e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 01)

 

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