Accertamenti del giudice di merito in base ai fatti allegati e provati – Cass. n. 20127/2021
Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri In genere - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Diritto al ricongiungimento familiare ex artt. 29, comma 1, lett. d) e 29 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 per i genitori infrasessantacinquenni - Presupposti - Accertamenti del giudice di merito in base ai fatti allegati e provati - Contenuto - Motivazione relativa al potere d'acquisto delle somme versate per il mantenimento dell'ascendente - Necessità.
Ai fini dell'individuazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare in favore degli ascendenti non residenti in Italia da parte di persona alla quale sia stato riconosciuto lo "status" di rifugiato politico, il giudice di merito deve accertare, sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dal richiedente, l'assenza di pericolosità dell'ascendente e la sua condizione di essere "a carico" in termini di necessario sostentamento continuativo, rendendo una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto che le somme inviate dall'Italia dal figlio hanno nel paese di residenza del genitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20127 del 14/07/2021 (Rv. 661981 - 03)