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Domanda di riconoscimento della protezione internazionale – Cass. n. 29926/2021

Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - Stranieri In genere - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015 - Forma - Ricorso - Necessità - Fondamento - "Overruling" processuale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

 

Nelle controversie in materia di protezione intemazionale, l'appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso la decisione di primo grado deve essere proposto, alla stregua dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale, in virtù del quale devono ritenersi comunque ammissibili gli appelli introdotti con citazione e depositati oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, in epoca antecedente all'affermarsi del nuovo orientamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con citazione anziché con ricorso avverso un'ordinanza comunicata alle parti circa cinque mesi dopo il mutamento giurisprudenziale, sul presupposto che quest'ultimo dovesse essere conosciuto dalla difesa del richiedente, in considerazione della congruità del periodo di tempo trascorso).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021 (Rv. 662655 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_702 quater

 

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Cassazione

29926

2021