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Bene sottoposto a misura di prevenzione – Cass. n. 3356/2022

Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - appartenenti ad associazioni mafiose - tributi (in generale) - Bene sottoposto a misura di prevenzione - Art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Crediti tributari antecedenti o successivi all'adozione della misura - Rilevanza - Potere impositivo - Conseguenze.

 

In tema di assoggettamento ad imposizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, sono inesigibili i crediti tributari maturati dopo l'adozione della misura e nella pendenza dell'amministrazione giudiziaria, con la conseguenza che è inibito all'ente impositore l'esercizio del relativo potere impositivo fino al termine dell'indicata procedura; diversamente l'art. 51 cit. non ha nessuna incidenza in ordine alla conservazione o alla caducazione dell'atto impositivo, allorquando i relativi presupposti si riferiscano ad epoca anteriore all'adozione della misura di prevenzione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3356 del 03/02/2022 (Rv. 663761 - 01)

 

Corte

Cassazione

3356

2022