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Termine - prescrizioni brevi - assicurazione azione di manleva nei confronti dell'assicuratore - – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019

assicurazione azione di manleva nei confronti dell'assicuratore - decorrenza del termine - interpretazione restrittiva - necessità - fondamento - instaurazione giudizio contenzioso - necessità - richieste ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.- irrilevanza - fondamento.

In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 31/01/2019