Professionisti - attività medico-chirurgica - medico chirurgo
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - medico chirurgo - valutazione della diligenza - criteri - sintomi aspecifici - obbligo di segnalare alternative ipotesi diagnostiche - necessità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 30/11/2018
In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo alla TAC cranica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30999 del 30/11/2018