Interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - prescrizione - interruzione - citazione o domanda giudiziale - interpretazione - compito esclusivo del giudice di merito - censurabilità in cassazione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018
L'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della corte d'appello che aveva ritenuto idonea ad interrompere, con efficacia permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione la domanda giudiziale di pagamento di quanto dovuto per il protrarsi dell'occupazione dalla data dell'immissione in possesso a quella della irreversibile trasformazione del fondo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29609 del 16/11/2018