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Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)

Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore espresse nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. - efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi - sussistenza. vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione - vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione

In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.

Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 (Rv. 654588 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219