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Effetto interruttivo del termine per usucapire – Cass. n. 21929/2021

Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - citazione o domanda giudiziale - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Interruzione del "tempus ad usucapionem" - Idoneità - Fondamento.

 

In materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l'art. 2943 c.c. ricollega all'iniziativa processuale del titolare del diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21929 del 30/07/2021 (Rv. 662061 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1165, Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164

 

Corte

Cassazione

21929

2021