Azione di accertamento negativo di un debito – Cass. n. 21799/2021
Prescrizione civile - previdenza (assicurazioni sociali) - prescrizione - di contributi - interruzione - atti interruttivi - Azione di accertamento negativo di un debito - Richiesta del convenuto di rigetto della domanda attorea - Efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l'INPS chiedeva solo il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 21799 del 29/07/2021 (Rv. 661847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_1219