Indicazione dello specifico termine di decorrenza – Cass. n. 21404/2021
Prescrizione civile - termine - Indicazione dello specifico termine di decorrenza ex art. 2947, comma 3, c.c. - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Ammissibilità - Limiti e condizioni.
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una contro eccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947 com. 3, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360