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Prescrizione presuntiva – Cass. n. 38591/2021

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive – annuali - Prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c. - Oggetto - Individuazione - Fattispecie.

 

La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità della citata norma in riferimento alla fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000 con pattuizione di pagamento mediante rateizzazione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38591 del 06/12/2021 (Rv. 663345 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2955

 

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Cassazione

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2021