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Compenso professionale dovuto ad avvocato – Cass. n. 40626/2021

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Compenso professionale dovuto ad avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Individuazione - Morte del cliente - Inclusione - Ultrattività del mandato - Irrilevanza.

 

La prescrizione breve presuntiva del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957, comma 2, c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, inclusa la morte di quest'ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l'insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali, pur non facendo venire meno, a determinate condizioni, il dovere del professionista di continuare a gestire la lite.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2596, Cod_Civ_art_2597, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1722

 

Corte

Cassazione

40626

2021