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Prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso – Cass. n. 40626/2021

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - decorrenza - avvocati, procuratori e patrocinatori legali - Diritto al compenso - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Fondamento - Prestazione resa in due gradi di giudizio - Dalla pubblicazione della sentenza di appello.

 

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2596, Cod_Civ_art_2597, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1722

 

Corte

Cassazione

40626

2021