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Diritto al rimborso delle spese e all'onorario – Cass. n. 789/2022

Prescrizione civile - termine - prescrizioni presuntive - Arbitri - Diritto al rimborso delle spese e all'onorario - Prescrizione presuntiva - Esclusione - Fondamento.

 

Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l’intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 789 del 12/01/2022 (Rv. 663625 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2956, Cod_Proc_Civ_art_810, Cod_Proc_Civ_art_813, Cod_Proc_Civ_art_814

 

Corte

Cassazione

789

2022