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Condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore del danneggiato – Cass. n. 10141/2022

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - effetti del giudicato - giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - in genere - Condanna dell'imputato emessa nel giudizio penale al risarcimento dei danni in favore del danneggiato - Effetti nei confronti del responsabile civile - Sussistenza - Partecipazione del responsabile civile al processo penale - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze sul termine di prescrizione ex art. 2953 c.c.

 

La condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest'ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale; ne consegue l'applicabilità, nei confronti del responsabile civile, dell'art. 2953 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10141 del 29/03/2022 (Rv. 664422 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2953

 

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