Danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto – Cass. n. 10190/2022
Prescrizione civile - decorrenza - Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Onere probatorio - Riparto - Decorrenza del termine prescrizionale anche da data anteriore - Prova presuntiva - Criteri - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022 (Rv. 664459 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2934, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2947