Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato - Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di mancata partecipazione al processo penale.
Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11190 del 06/04/2022 (Rv. 664506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
11190
2022